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Notizie : Statuto Del Movimento "Citta' Futura"
Inviato da MG il 22/11/2005 11:10:00 (2255 letture)






TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1
E' costituito un Movimento fondato sui principi costituzionali di democrazia, trasparenza e di liberta', denominato "CITTA' FUTURA".

ART. 2
Il Movimento ha sede in Trapani; l'Ufficio di Presidenza puo' istituire altre sedi.

ART. 3
La durata del Movimento e' illimitata.

TITOLO II

OGGETTO ED OBIETTIVI

ART. 4
Il Movimento ha come oggetto la valorizzazione, la diffusione e la piena affermazione della cultura e dei valori democratici e costituzionali.

Il Movimento persegue altresi':
- la realizzazione del dirittoal lavoro ed alla piena occupazione;
- la difesa dello Stato di diritto;
- il rispetto della legalita';
- la realizzazione di una prassi politica ed amministrativa trasparente;
- la diffusione della solidarieta' del volontariato;
- la promozione e difesa di una libera imprenditoria;
- la vivibilita' e la sicurezza del territorio.

Per questi fini promuove e realizza studi, ricerche, organizza manifestazioni, partecipa ad iniziative
culturali e svolge ogni attivita' politica idonea al raggiungimento dello scopo.
Il Movimento considera prioritario l'incontro dialettico e la collaborazione con altri soggetti organizzati che ne condividono i valori costitutivi. Il Movimento considera essenziale l'opera di ricostruzione di un nuovo rapporto fiduciario tra istituzioni e cittadini. A tal fine valorizza il ruolo degli enti locali attuando e promuovendo il piu' ampio decentramento.

TITOLO III

ASSOCIATI - ADESIONI

ART. 5
Possono aderire al Movimento tutti i cittadini, comunitari ed extracomunitari che ne facciano domanda, ed inoltre le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti locali che perseguono gli stessi obiettivi.

La richiesta di adesione deve essere presentata personalmente presso la sede del Movimento. Alla Commissione di vigilanza e controllo compete il diritto di esprimere un parere vincolante ed insindacabile sulle nuove adesioni.

ART. 6
E' dovere degli associati l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi del Movimento stesso, oltre il pagamento delle quote annuali e di adesione nella misura e nei termini determinati dall'Ufficio di Presidenza.
L'adesione e' incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o sovversive.

ART. 7
Ogni associato esercita il diritto di voto per l'elezione del Presidente che avverra' ogni tre anni, oppure in sede di carica vacante ed elegge altresi' i componenti della Commissione di vigilanza e controllo. E' diritto di ogni associato conoscere tutti i dati amministrativi e di bilancio del Movimento.

ART. 8
Perde lo status di associato chiunque venga meno ai doveri di cui all'art. 6 del presente Statuto, o chi compia atti infamanti o contrari allo spirito del Movimento. L'esclusione viene deliberata dalla Commissione di vigilanza e controllo che procede alla cancellazione dell'associato dal libro delle adesioni. La Commissione decide inoltre su tutti i reclami proposti dagli associati con provvedimento insindacabile.

Art. 9
Il diritto di recesso puo' essere esercitato mediante domanda presentata alla Commissione di vigilanza e controllo che, previa delibera, procede alla cancellazione dell'associato dal libro delle adesioni.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10
Sono organi del movimento:

a) l'Assemblea generale degli associati;
b) l'Ufficio di Presidenza;
c) i Coordinatori;
d) la Commissione di vigilanza e controllo;
e) il Tesoriere.

Art. 11
(Assemblea generale)

L'Assemblea generale degli associati e' il massimo organo deliberativo,cui compete la definizione degli indirizzi generali e programmatici del Movimento. Elegge, tra gli associati, il Presidente e ciascuno dei componenti della Commissione di vigilanza e controllo. L'Assemblea e' convocata su iniziativa del Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, quando ne faccia richiesta un quinto degli aventi diritto al voto, ed inoltre inderogabilmente nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno per la discussione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea generale delibera sulle finalita', gli scopi e l'azione del Movimento, individua l'indirizzo politico e programmatico, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'Ufficio di Presidenza e puo' sfiduciare il Presidente in ogni tempo in caso di mancato conseguimento degli obiettivi politici e programmatici prefissati. L'Assemblea delibera in materia di bilancio, di programmazione economica, di modifica dello Statuto, di scioglimento anticipato, di liquidazione e su ogni altra questione sottopostale dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione di vigilanza e controllo.

Art. 12
(maggioranze)


L'Assemblea e' valida in prima convocazione se presente la meta' piu' uno degli associati, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della meta' piu' uno dei votanti. Le deliberazioni in materia di bilancio, di programmazione economica, di modifica dello Statuto, di scioglimento anticipato, di liquidazione e quelle costituenti atti di straordinaria amministrazione sono validamente prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La mozione di sfiducia del Presidente deve essere firmata e presentata in assemblea da almeno un terzo degli associati ed e' validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata mediante lettera o comunicazione indirizzata ai singoli associati e con avvisi affissi nella sede sociale. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonche' l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 13
(elezioni)


Le elezioni del Presidente e della Commissione di vigilanza e controllo si svolgono ogni tre anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni. Possono partecipare alle elezioni tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento delle quote associative. Non possono partecipare alle elezioni gli associati che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, non abbiano raggiunto la maggiore eta' prevista dalle leggi elettorali vigenti. Sono eleggibili soltanto gli associati effettivi. Allo scadere del mandato triennale la commissione di vigilanza e controllo , nei modi previsti dal precedente articolo, convoca l'Assemblea generale degli associati la quale nomina una apposita commissione, composta da cinque membri, che presiede le elezioni, dispone l'elenco degli associati con diritto al voto, predispone le schede e nomina gli scrutatori. E' ammesso, limitatamente ad uno, il voto per delega scritta. Le votazioni si effettuano a scheda segreta e si svolgono nel modo seguente:

1. Le votazioni avranno
inizio alle ore 10.00 della Domenica successiva all'Assemblea e fino alle ore 20.00 dello stesso giorno. Lo scrutinio avverra' subito dopo le predette operazioni di voto;

2. Ogni associato elettore ricevera' dalla Commissione due schede, una per l'elezione del Presidente ed unaper l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza e controllo. Su ciascuna delle schede l'associato elettore deve scrivere, in chiare lettere, il nome ed il cognome dell'associato al quale vuole dare il voto, o indicare il numero di iscrizione dello stesso elenco degli associati predisposto dalla Commissione e ampiamente diffuso;

3. Ogni associato puo' esprimere una sola preferenza per ciascuna scheda;

4. Dopo avere compilato le schede il votante deve avere cura di piegarle e depositarle personalmente nelle apposite urne, alla presenza di almeno due scrutatori i quali prenderanno nota
dell'avvenuta votazione;

5. Le elezioni sono valide se ad esse partecipa la maggioranza degli associati. Se il numero degli associati votanti risulta inferiore alla meta' piu' uno degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripeteranno la Domenica successiva. Questa seconda votazione sara' valida con la presenza di almeno un terzo degli associati;

6. Terminato lo scrutinio, la Commissione redige apposito verbale portando a conoscenza degli associati i risultati definitivi che saranno pubblicati nell'apposito albo del Movimento per giorni cinque, periodo durante il quale possono essere presentati reclami od opposizioni di sorta. A parita' di voto verra' proclamato eletto il piu' anziano in ordine di iscrizione e, in caso di ulteriore parita', verra' proclamato eletto il piu' anziano in ordine di eta';

7. Allo scadere dei cinque
giorni, la Commissione redige apposito verbale e proclama gli eletti.

Art. 14
(il Presidente)


Il Presidente e' il massimoorgano di impulso e coordinamento del Movimento. Il presidente nomina: un segretario particolare con funzioni di vice presidente, cinque Coordinatori, la sua Segreteria, un cassiere, un addetto stampa, un responsabile politico, un responsabile culturale ed un responsabile sociale, scegliendoli tra gli associati. Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. Risponde dinanzi all'Assemblea generale dei risultati conseguiti e puo' essere sfiduciato in ogni tempo. Al Presidente competono tutte le funzioni non attribuite agli altri organi statuari. Il Presidente puo', previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, attribuire la rappresentanza legale del Movimento di fronte a terzi ed in giudizio, ad altro componente dell'Ufficio medesimo.

Art. 15
(l'Ufficio di Presidenza)


L'Ufficio di Presidenza e' costituito da cinque Coordinatori nominati dal Presidente che lo presiede piu' i tre consulenti con responsabilita' politica, sociale e culturale. Ha compiti di elaborazione, iniziativa ed impulso per attuare gli scopi del Movimento. L'Ufficio di Presidenza e' rappresentato all'esterno da un Portavoce, scelto tra propri membri con rotazione periodica, che cura i rapporti istituzionali e relazionali. Non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza coloro che rivestono incarichi direttivi in partiti politici. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di meta' piu' uno dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono disimpegnate dal vice Presidente.

Art. 16
(il vice Presidente)


Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione qualora la carica di Presidente si renda vacante e per il tempo necessario, ovvero per giustificati motivi di impedimento del Presidente fino alla prima Assemblea generale degli associati. Collabora, inoltre, con il Presidente per l'attuazione degli obiettivi programmatici del Movimento cosi' come delineati dall'Assemblea generale.

Art. 17
(i Coordinatori)


I Coordinatori compongono, insieme con il Presidente, l'Ufficio di Presidenza. I Coordinatori sono nominati dal Presidente e vengono posti a carico delle delegazioni di citta', rispettivamente di Trapani, Erice, Valderice, Paceco e Favignana. Ciascuno dei Coordinatori si avvale di un responsabile politico, di un responsabile culturale e di un responsabile sociale. I Coordinatori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono responsabili dinanzi al Presidente che li puo' sostituire in ogni tempo con motivato provvedimento.

Art. 18
La Commissione di vigilanza e controllo, composta da tre associati, viene eletta dall'Assemblea generale degli associati ed elegge nel suo seno il Presidente. Ciascun componente dura in carica tre anni e non e' immediatamente rieleggibile. La Commissione delibera sull'ammissione di nuove adesioni al Movimento, sull'esclusione degli associati per gravi motivi, adotta eventuali provvedimenti disciplinari, decide su tutti i reclami proposti con l'intervento integrativo del Presidente e del vice Presidente.

TITOLO IV

MEZZI DI FINANZIAMENTO

Art. 19
Il Movimento si finanzia tramite:
a. quote annuali dei soci;
b. donazioni, lasciti, elargizioni;
c. contributi volontari di persone fisiche o giuridiche;
d. eventuali quote straordinarie.

Art. 20
L'anno finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E' diritto di ogni associato conoscere tutti i dati amministrativi e di bilancio del Movimento. I bilanci predisposti dal Tesoriere sono approvati entro il 31 Marzo di ogni anno dall'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi entro 30 giorni all'Assemblea generale per l'approvazione. I bilanci approvati vengono esposti presso la competente sede legale.

TITOLO V

PATRIMONIO E TESORIERE

Art. 21
Il Movimento non ha scopo di lucro.

Art. 22
Al Tesoriere, nominato dal Presidente, e' affidata con esclusiva responsabilita' la gestione patrimoniale del Movimento, nel rispetto delle leggi vigenti. Rappresenta amministrativamente ed
in giudizio il Movimento, ne acquisisce le entrate ordinarie e straordinarie e provvede alle relative spese, secondo i principi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza. Provvede a pubblicare periodicamente l'elenco dei contributi ricevuti dal Movimento, costituisce un fondo di riserva per eventuali restituzioni di somme che dovessero essere deliberate dall'Ufficio di Presidenza. Redige annualmente il rendiconto economico e finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed e' responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. Prende in consegna i beni mobili ed immobili del Movimento e mantiene aggiornati i libri degli inventari. Partecipa di diritto alla attivita' dell'Ufficio di Presidenza. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. I bilanci del Movimento sono pubblici. L'Ufficio di Presidenza provvedera' alla eventuale previsione della carica di tesoriere anche nell'ambito delle delegazioni di citta'.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 23
Nel caso di cessazione dell'attivita' del Movimento per delibera assembleare, eventuali beni mobili ed immobili dello stesso verranno devoluti ad associazioni con analoghe finalita' o scopi sociali.

Art. 24
E' compito di ciascun organo approntare ed adottare tutti i regolamenti relativi alla vita del Movimento. Tali regolamenti dovranno essere approvati dall'Assemblea con maggioranza assoluta.

Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa ricorso espressamente al Codice Civile della Repubblica Italiana.



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